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Legge federale sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr)
del 13 dicembre 2002 (Stato 1° agosto 2021)
Art. 2Oggetto e campo d’applicazione
1 Per tutti i settori della formazione professionale, escluse le scuole universitarie, la presente legge disciplina:
a.
la formazione professionale di base, compresa la maturità professionale;
b.
la formazione professionale superiore;
c.
la formazione professionale continua;
d.
le procedure di qualificazione, gli attestati, i certificati e i titoli;
e.
la formazione dei responsabili della formazione professionale;
f.
le competenze e i principi in materia di orientamento professionale, negli studi e nella carriera;
g.
la partecipazione della Confederazione alle spese della formazione professionale.
2 La presente legge non si applica alle formazioni disciplinate in altre leggi federali.
3 Per ripartire in modo più razionale i compiti fra la Confederazione e i Cantoni, il Consiglio federale può, d’intesa con i Cantoni, escludere dal campo d’applicazione singoli settori della formazione professionale.