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Legge federale sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr)
del 13 dicembre 2002 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 21Scuola professionale di base
1 La scuola professionale di base dispensa la formazione scolastica. Questa contempla un insegnamento di conoscenze professionali e cultura generale.
2 La scuola professionale di base ha un mandato di formazione proprio; essa:
a.
promuove lo sviluppo della personalità e delle competenze sociali delle persone in formazione dispensando loro le basi teoriche per l’esercizio della professione e una cultura generale;
b.
tiene conto delle differenti doti e, mediante offerte speciali, delle esigenze di persone particolarmente capaci e di persone con difficoltà di apprendimento;
c.
promuove la parità effettiva fra donna e uomo nonché l’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili mediante offerte e tipi di formazione adeguati.
3 La frequentazione della scuola professionale di base è obbligatoria.
4 La scuola professionale di base può anche proporre offerte nell’ambito della formazione professionale superiore e della formazione professionale continua.
5 In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro e con le aziende, la scuola professionale di base può partecipare ai corsi interaziendali e ad altri corsi di formazione equivalenti organizzati fuori sede.
6 Essa può assumere compiti di coordinamento per promuovere la collaborazione degli attori della formazione professionale.