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Legge federale sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr)
del 13 dicembre 2002 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 40Esecuzione delle procedure di qualificazione
1 I Cantoni provvedono all’esecuzione delle procedure di qualificazione.
2 La SEFRI può incaricare le organizzazioni del mondo del lavoro che ne fanno domanda di effettuare le procedure di qualificazione per determinate regioni del Paese oppure per tutta la Svizzera.