Legge federale
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Art. 55 Contributi per prestazioni particolari di interesse pubblico
1 Per prestazioni particolari di interesse pubblico s’intendono segnatamente:
2 I contributi a favore di prestazioni d’interesse pubblico sono concessi unicamente per prestazioni a lungo termine che non potrebbero essere fornite senza incentivi speciali. 3 Il Consiglio federale può prevedere altre prestazioni d’interesse pubblico per le quali possono essere concessi contributi. 4 Stabilisce i criteri per la concessione dei contributi. |