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Legge federale sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr)
del 13 dicembre 2002 (Stato 1° aprile 2022)
Art. 16Contenuti, luoghi di insegnamento, responsabilità
1 La formazione professionale di base comprende:
a.
una formazione professionale pratica;
b.
una formazione scolastica in cultura generale e in conoscenze professionali;
c.
complementi alla formazione professionale pratica e alla formazione scolastica, ove lo esiga l’apprendimento dell’attività professionale.
2 La formazione professionale di base si svolge di regola nei seguenti luoghi di formazione:
a.
nell’azienda di tirocinio, in una rete di aziende di tirocinio, in scuole d’arti e mestieri, in scuole medie di commercio o in altre istituzioni riconosciute a tale scopo, per quanto concerne la formazione professionale pratica;
b.
in una scuola professionale di base per quanto concerne la formazione in cultura generale e in conoscenze professionali;
c.
in corsi interaziendali e in altri luoghi di insegnamento paragonabili per quanto concerne i complementi alla formazione professionale pratica e alla formazione scolastica.
3 Le varie parti della formazione di cui al capoverso 1, la loro struttura organizzativa e la loro ripartizione temporale sono stabilite nella corrispondente ordinanza sulla formazione professionale in funzione delle esigenze dell’attività professionale.
4 La responsabilità nei confronti della persona in formazione è stabilita in funzione del contratto di tirocinio. In assenza di un contratto di tirocinio, è stabilita di regola in funzione del luogo di formazione.
5 Per raggiungere gli obiettivi della formazione professionale di base, gli operatori della formazione professionale pratica e della formazione scolastica nonché della formazione interaziendale collaborano tra di loro.