Legge federale
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Art. 2 Oggetto e campo d’applicazione
1 Per tutti i settori della formazione professionale, escluse le scuole universitarie, la presente legge disciplina:
2 La presente legge non si applica alle formazioni disciplinate in altre leggi federali. 3 Per ripartire in modo più razionale i compiti fra la Confederazione e i Cantoni, il Consiglio federale può, d’intesa con i Cantoni, escludere dal campo d’applicazione singoli settori della formazione professionale. |