Legge federale
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Art. 20 Operatori della formazione professionale pratica
1 Gli operatori della formazione professionale pratica si adoperano affinché le persone in formazione ottengano i massimi risultati d’apprendimento possibili e lo verificano periodicamente. 2 Necessitano di un’autorizzazione cantonale per formare apprendisti; in merito il Cantone non può prelevare alcuna tassa. |