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Legge federale sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr)
del 13 dicembre 2002 (Stato 1° aprile 2022)
Art. 4Sviluppo della formazione professionale
1 Per sviluppare la formazione professionale la Confederazione promuove studi, progetti pilota, la ricerca nel settore della formazione professionale e la realizzazione di strutture solide nei nuovi settori della formazione professionale.
2 Se necessario per conseguire gli obiettivi della formazione professionale, la Confederazione può agire in proprio in questi settori.
3 Nel caso di progetti pilota, il Consiglio federale può, se necessario e d’intesa con i Cantoni e le organizzazioni interessate del mondo del lavoro, derogare temporaneamente alle disposizioni della presente legge.
4 La qualità e l’indipendenza della ricerca in formazione professionale devono essere garantite da istituzioni di ricerca qualificate.