Legge federale
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Art. 41 Tasse
1 Per gli esami in vista dell’ottenimento dell’attestato federale di capacità, del certificato federale di formazione pratica e dell’attestato federale di maturità professionale ai candidati e agli operatori della formazione professionale pratica non può essere imposta alcuna tassa. 2 Una tassa può essere imposta ai candidati che, senza un valido motivo, non si presentano all’esame o si ritirano da quest’ultimo, nonché per la ripetizione dell’esame. |