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Legge federale sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr)
del 13 dicembre 2002 (Stato 1° aprile 2022)
Art. 59Finanziamento e partecipazione della Confederazione 25
1 Mediante decreto federale semplice, l’Assemblea federale approva di volta in volta per un periodo pluriennale di sovvenzionamento:
a.
il limite di spesa per:
1.
i contributi forfettari ai Cantoni secondo l’articolo 53,
2.
i contributi di cui all’articolo 56 per l’organizzazione degli esami federali di professione e degli esami professionali federali superiori nonché per i cicli di formazione nelle scuole specializzate superiori,
3.
i contributi di cui all’articolo 56a alle persone che hanno seguito i corsi di preparazione;
il limite di spesa per le indennità da versare alla SUFFP secondo l’articolo 48 capoverso 2;
b.
il credito d’impegno per:
1.
i contributi di cui all’articolo 54 per progetti di sviluppo della formazione professionale e di sviluppo della qualità,
2.
i contributi di cui all’articolo 55 per prestazioni particolari di interesse pubblico.
2 Un quarto delle spese dell’ente pubblico per la formazione professionale conformemente alla presente legge rappresenta il valore indicativo per la partecipazione alle spese da parte della Confederazione. La Confederazione versa un importo pari al massimo al 10 per cento di questa partecipazione come contributo per progetti e prestazioni secondo gli articoli 54 e 55.
25 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5143; FF 2016 2701).
26 Introdotta dall’art. 36 della L del 25 set. 2020 sulla SUFFP, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 414; FF 2020 627).