Art. 69 Commissione federale della formazione professionale
1 Il Consiglio federale nomina una Commissione federale della formazione professionale. 2 La Commissione è composta di al massimo 15 rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni, delle organizzazioni del mondo del lavoro e delle cerchie scientifiche. I Cantoni possono proporre tre membri. 3 La Commissione è presieduta dal segretario di Stato della SEFRI35. 4 La SEFRI gestisce la segreteria. 35 Nuova espr. giusta il n. I 7 dell’O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3655). |