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Art. 1 Principio
1 La formazione professionale è compito comune di Confederazione, Cantoni e organizzazioni del mondo del lavoro (parti sociali, associazioni professionali, altre organizzazioni competenti e altri operatori della formazione professionale). Essi si adoperano per garantire un’offerta sufficiente nel settore della formazione professionale, segnatamente nei settori d’avvenire. 2 I provvedimenti della Confederazione mirano a promuovere nella misura del possibile le iniziative dei Cantoni e delle organizzazioni del mondo del lavoro con incentivi finanziari e altri mezzi. 3 Per conseguire gli scopi della presente legge:
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