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Art. 15 Oggetto
1 La formazione professionale di base serve alla trasmissione e all’acquisizione delle capacità, delle conoscenze e della perizia (di seguito qualifiche) necessarie all’esercizio di un’attività in una professione o in un campo professionale o d’attività (di seguito attività professionale). 2 Essa comprende in particolare la trasmissione e acquisizione:
3 La formazione professionale di base fa seguito alla scuola dell’obbligo o a una qualifica equivalente. Il Consiglio federale stabilisce i criteri secondo i quali fissare l’età minima per il suo inizio. 4 Le ordinanze in materia di formazione stabiliscono le modalità dell’insegnamento obbligatorio in una seconda lingua. 5 L’insegnamento dell’educazione fisica è disciplinato dalla legge del 17 giugno 20115 sulla promozione dello sport.6 6 Nuovo testo giusta dall’art. 34 n. 3 della L del 17 giu. 2011 sulla promozione dello sport, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 3953; FF 2009 7113). |