Art.25
1 La maturità professionale federale pone le premesse per studiare in una scuola universitaria professionale. 2 La formazione generale approfondita di cui all’articolo 17 capoverso 4 può anche essere acquisita dopo l’ottenimento dell’attestato federale di capacità. 3 I Cantoni provvedono affinché l’offerta nell’ambito dell’insegnamento per l’ottenimento della maturità professionale soddisfi la domanda. 4 L’insegnamento per l’ottenimento della maturità professionale dispensato nelle scuole pubbliche è gratuito. La Confederazione e i Cantoni possono sostenere gli operatori privati. 5 Il Consiglio federale disciplina la maturità. |