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Art. 29 Scuole specializzate superiori
1 L’ammissione a una formazione riconosciuta dalla Confederazione e dispensata da una scuola specializzata superiore presuppone un’esperienza professionale nel settore interessato, sempreché tale esperienza non sia integrata nel ciclo di formazione. 2 Inclusi i periodi di pratica, la formazione a tempo pieno dura almeno due anni; quella acquisita parallelamente all’esercizio di un’attività professionale, almeno tre. 3 In collaborazione con le organizzazioni competenti, il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)12 stabilisce le esigenze minime per il riconoscimento federale dei cicli di formazione e della formazione postdiploma13 dispensati da scuole specializzate superiori. Esse riguardano le condizioni d’ammissione, il programma d’insegnamento, le procedure di qualificazione, i certificati e i titoli. 4 I Cantoni stessi possono proporre cicli di formazione. 5 Esercitano la vigilanza sulle scuole specializzate superiori, sempreché esse propongano cicli di formazione riconosciuti dalla Confederazione. 12 Nuova espr. giusta il n. I 8 dell’O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3655). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 13 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10). |