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Art. 39 Attestato federale di maturità professionale
1 Riceve l’attestato federale di maturità professionale chi è titolare dell’attestato federale di capacità e ha superato l’esame di maturità professionale riconosciuto dalla Confederazione o ha seguito con successo una procedura di qualificazione equivalente. 2 ...15 3 I Cantoni provvedono allo svolgimento degli esami di maturità professionale e rilasciano gli attestati. A titolo complementare anche la Confederazione può organizzare tali esami. 15 Abrogato dall’all. n. II 2 della LF del 30 set. 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4103; FF 2009 3925). |