Art. 4 Sviluppo della formazione professionale
1 Per sviluppare la formazione professionale la Confederazione promuove studi, progetti pilota, la ricerca nel settore della formazione professionale e la realizzazione di strutture solide nei nuovi settori della formazione professionale. 2 Se necessario per conseguire gli obiettivi della formazione professionale, la Confederazione può agire in proprio in questi settori. 3 Nel caso di progetti pilota, il Consiglio federale può, se necessario e d’intesa con i Cantoni e le organizzazioni interessate del mondo del lavoro, derogare temporaneamente alle disposizioni della presente legge. 4 La qualità e l’indipendenza della ricerca in formazione professionale devono essere garantite da istituzioni di ricerca qualificate. |