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Art. 45 Requisiti richiesti ai formatori
1 È formatore chi dispensa la formazione professionale pratica nel quadro della formazione professionale di base. 2 I formatori dispongono di una formazione specifica qualificata e di capacità pedagogiche, metodologiche e didattiche adeguate. 3 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi di formazione dei formatori. 4 I Cantoni provvedono alla formazione dei formatori. |