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Art. 51 Compiti dei Cantoni
1 I Cantoni provvedono a offrire un ampio servizio d’orientamento professionale, negli studi e nella carriera. L’offerta di base è in genere gratuita. 2 Essi provvedono a coordinare l’orientamento professionale, negli studi e nella carriera con le misure del mercato del lavoro conformemente alla legge del 25 giugno 198219 sull’assicurazione contro la disoccupazione. |