|
Art. 56a Contributi alle persone che hanno seguito i corsi di preparazione 22
1 La Confederazione può versare contributi alle persone che hanno seguito i corsi di preparazione agli esami federali di professione e agli esami professionali federali superiori (art. 28). 2 I contributi coprono al massimo il 50 per cento dei costi computabili dei corsi. 3 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per il diritto ai contributi, il tasso di contribuzione e i costi computabili dei corsi. 4 Alle persone che frequentano corsi di preparazione agli esami federali di professione e agli esami professionali federali superiori la Confederazione può accordare contributi parziali su domanda. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. 22 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5143; FF 2016 2701). |