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Art. 65 Confederazione
1 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione, sempreché la legge non disciplini altrimenti tale competenza. 2 Può delegare al DEFR o alla SEFRI la competenza di emanare prescrizioni. 3 I Cantoni e le organizzazioni interessate sono sentiti prima di emanare:
4 La Confederazione esercita l’alta vigilanza sull’esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni. |