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Art. 28 Esami federali di professione ed esami professionali federali superiori
1 Gli esami federali di professione e gli esami professionali federali superiori presuppongono un’esperienza professionale e conoscenze specifiche nel settore interessato. 2 Le organizzazioni competenti del mondo del lavoro disciplinano le condizioni di ammissione, il programma d’insegnamento, le procedure di qualificazione, i certificati e i titoli. In tal senso tengono conto dei successivi cicli di formazione. Le prescrizioni devono essere approvate dalla SEFRI. Sono pubblicate nel Foglio federale mediante rimando secondo l’articolo 13 capoversi 1 lettera g e 3 della legge del 18 giugno 200410 sulle pubblicazioni ufficiali.11 3 Il Consiglio federale disciplina i presupposti e la procedura d’approvazione. 4 I Cantoni possono proporre corsi preparatori. 11 Per. introdotto dall’art. 21 n. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 20044929; FF 20036699). |