|
|
|
Art. 43 Attestato professionale e diploma; iscrizione nel registro
1 Chi ha superato l’esame federale di professione riceve un attestato professionale. Chi ha superato l’esame professionale federale superiore riceve un diploma. 2 L’attestato professionale e il diploma sono rilasciati dalla SEFRI. 3 La SEFRI tiene un registro pubblico con i nomi dei titolari degli attestati professionali e dei diplomi. |
