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Art. 44 Scuole specializzate superiori
1 Chi ha superato l’esame o ha seguito con successo una procedura di qualificazione equivalente di una scuola specializzata superiore riceve un diploma rilasciato dalla scuola. 2 La procedura d’esame e la procedura di qualificazione equivalente devono soddisfare le esigenze minime di cui all’articolo 29 capoverso 3. |
