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Art. 53 Contributi forfettari ai Cantoni
1 I contributi forfettari versati ai Cantoni sono calcolati principalmente in base al numero di persone che seguono una formazione professionale di base. Tengono inoltre adeguatamente conto dell’ampiezza e del genere della formazione di base, nonché dell’offerta di formazione professionale superiore. Il Consiglio federale può considerare altri criteri.21 2 I contributi forfettari sono versati per i compiti seguenti:
21 Nuovo testo giusta la cifra II n. 4 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). |
