Legge federale
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Art. 12 Sottrazione, violazione dell’obbligo di comunicazione
1 È punito con la multa sino a 250 000 franchi, sempre che non si applichino le disposizioni penali degli articoli 14–16 della legge federale del 22 marzo 197411 sul diritto penale amministrativo (DPA), chiunque, intenzionalmente e per procurare un profitto a sé stesso o a terzi:
2 Se ha agito per negligenza, il colpevole è punito con la multa sino a 100 000 franchi. 11 RS 313.0 |