Legge federale
|
Art. 3 Annuncio come agente pagatore
1 Gli agenti pagatori devono annunciarsi spontaneamente all’Amministrazione federale delle contribuzioni. 2 Nell’annuncio l’agente pagatore deve indicare:
3 Le banche ai sensi della legge dell’8 novembre 19345 sulle banche e le società di intermediazione mobiliare ai sensi della legge del 15 giugno 20186 sugli istituti finanziari sono considerate annunciate se hanno iniziato l’attività prima del 1° luglio 2005.7 5 RS 952.0 6 RS 954.1 7 Nuovo testo giusta l’all. n. 9 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 20185247, 2019 4631; FF 20157293). |