Legge federale
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Art. 5 Trasferimento della ritenuta di imposta
1 Al più tardi il 31 marzo dell’anno successivo ai pagamenti di interessi, gli agenti pagatori trasferiscono all’Amministrazione federale delle contribuzioni gli importi di ritenuta di imposta; è fatto salvo l’articolo 6 capoverso 1. 2 Gli agenti pagatori indicano all’atto del trasferimento le modalità di assegnazione degli importi agli Stati membri dell’Unione europea. 3 La ritenuta di imposta è calcolata e dedotta in franchi svizzeri. Se il pagamento di interessi è effettuato in valuta estera, l’agente pagatore procede alla conversione al corso del giorno di conteggio con il cliente. 4 Sugli importi di ritenuta di imposta trasferiti dopo il 31 marzo dell’anno successivo ai pagamenti di interesse è dovuto senza diffida un interesse di mora a contare dal 1° aprile sino alla data di incasso. Il Dipartimento federale delle finanze stabilisce il saggio di interesse. |