Legge federale
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Art. 7 Prescrizione
1 Il credito di consegna della ritenuta di imposta o di presentazione della comunicazione di interessi si prescrive in cinque anni a contare dalla fine dell’anno civile nel corso del quale doveva essere versata la ritenuta o presentata la dichiarazione. 2 La prescrizione è interrotta da ogni atto ufficiale, inteso a far valere il credito di ritenuta di imposta o la dichiarazione degli interessi, che viene portato a conoscenza di un agente pagatore. Ad ogni interruzione decorre un nuovo termine di prescrizione. 3 Il termine assoluto di prescrizione è di 15 anni. |