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Legge federale relativa all’Accordo con la Comunità europea sulla fiscalità del risparmio (Legge sulla fiscalità del risparmio, LFR)
del 17 dicembre 2004 (Stato 1° gennaio 2020)
Art. 7Prescrizione
1 Il credito di consegna della ritenuta di imposta o di presentazione della comunicazione di interessi si prescrive in cinque anni a contare dalla fine dell’anno civile nel corso del quale doveva essere versata la ritenuta o presentata la dichiarazione.
2 La prescrizione è interrotta da ogni atto ufficiale, inteso a far valere il credito di ritenuta di imposta o la dichiarazione degli interessi, che viene portato a conoscenza di un agente pagatore. Ad ogni interruzione decorre un nuovo termine di prescrizione.
3 Il termine assoluto di prescrizione è di 15 anni.