Legge federale
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Art. 8 Compiti e competenze dell’Amministrazione federale delle contribuzioni
1 L’Amministrazione federale delle contribuzioni provvede alla corretta applicazione delle disposizioni in materia di ritenuta di imposta e di divulgazione volontaria previste dall’Accordo e dalla presente legge. 2 Essa emana le decisioni necessarie all’applicazione delle disposizioni. 3 Può prescrivere l’utilizzazione di determinati moduli cartacei o in forma elettronica ed emanare istruzioni. 4 Per chiarire la fattispecie essa può:
5 Se constata che gli agenti pagatori non hanno adempito i loro obblighi o li hanno adempiti in modo lacunoso, essa offre loro la possibilità di esprimersi sulle lacune accertate. 6 L’Amministrazione federale delle contribuzioni emana una decisione se non è raggiunta un’intesa tra di essa e l’agente pagatore. 7 Su richiesta, l’Amministrazione federale delle contribuzioni emana a titolo cautelare una decisione di accertamento della qualità di agente pagatore, delle basi di calcolo della ritenuta di imposta o del contenuto della dichiarazione di interessi. |