Legge federale
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Art. 9 Rimedi giuridici
1 Contro le decisioni dell’Amministrazione federale delle contribuzioni può essere fatta opposizione entro 30 giorni dalla loro notificazione. 2 L’opposizione deve indicare le conclusioni e i fatti a sostegno della motivazione. 3 Se l’opposizione è fatta validamente, l’Amministrazione federale delle contribuzioni verifica la decisione senza essere vincolata alle conclusioni. 4 L’Amministrazione federale delle contribuzioni motiva la propria decisione su opposizione e indica i rimedi giuridici. 5 Le decisioni su opposizione dell’Amministrazione federale delle contribuzioni possono essere impugnate con ricorso secondo le disposizioni generali della procedura federale.8 6 e 7 ...9 8 Nuovo testo giusta l’all. n. 61 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). 9 Abrogati dall’all. n. 61 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). |