Legge federale
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Art. 2 Organi di sicurezza
1 Per quanto sia necessario per proteggere i viaggiatori, gli impiegati, le merci trasportate, l’infrastruttura e i veicoli e per garantire un esercizio regolare, le imprese di trasporto dispongono di organi di sicurezza. 2 Gli organi di sicurezza sono di due tipi: il servizio di sicurezza e la polizia dei trasporti. 3 La polizia dei trasporti si distingue dal servizio di sicurezza per:
4 Le imprese di trasporto impiegano gli organi di sicurezza in funzione della situazione di pericolo. 5 Il personale della polizia dei trasporti deve prestare giuramento.6 6 Di norma, la polizia dei trasporti presta servizio in uniforme. 7 Il Consiglio federale disciplina la formazione e il perfezionamento, l’equipaggiamento e l’armamento degli organi di sicurezza. 6 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10). |