Legge federale
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Art. 3 Compiti degli organi di sicurezza
1 Gli organi di sicurezza:
2 Per quanto il suo piano di servizio lo permetta, la polizia dei trasporti assiste in seconda priorità i servizi competenti che ne fanno richiesta nel perseguimento di altre infrazioni alle disposizioni penali federali. 3 Le imprese di trasporto che dispongono di una polizia dei trasporti possono assumere compiti di polizia aerea su mandato dell’Ufficio federale di polizia. In tal caso l’impiego del personale è disciplinato dalle prescrizioni in materia di diritto aeronautico. La responsabilità è disciplinata dagli articoli 1–18 della legge del 14 marzo 19587 sulla responsabilità.8 8 Introdotto dal n. 3 dell’all. alla LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401). |