Legge federale
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Art. 4 Poteri degli organi di sicurezza
1 Il servizio di sicurezza e la polizia dei trasporti possono:
2 La polizia dei trasporti può inoltre:
3 Gli oggetti sequestrati e le persone arrestate provvisoriamente devono essere quanto prima consegnati alla polizia. 4 La persona che fa uso illecito di una prestazione di trasporto può essere arrestata provvisoriamente soltanto se non può legittimare la propria identità e non presta la garanzia richiesta. 5 La coercizione di polizia può essere applicata soltanto nella misura in cui sia necessaria per eseguire un fermo, un controllo, un allontanamento o un arresto provvisorio. Se una persona viene arrestata provvisoriamente e consegnata alla polizia perché ha commesso un crimine o un delitto, è ammesso l’uso di manette o lacci. 6 La legge del 20 marzo 20089 sulla coercizione si applica per quanto la presente legge preveda l’applicazione della coercizione di polizia o di misure di polizia. 9 RS 364 |