Legge federale
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Art. 5 Organizzazione
1 Le imprese di trasporto possono istituire organi di sicurezza comuni nell’ambito di accordi d’esercizio. 2 L’impresa di trasporto che dispone di una polizia dei trasporti offre le sue prestazioni anche alle altre imprese di trasporto a condizioni comparabili. L’Ufficio federale dei trasporti decide in caso di controversie sull’ammontare dei costi. 3 Con l’autorizzazione dell’Ufficio federale dei trasporti, le imprese di trasporto possono affidare i compiti del servizio di sicurezza a un’organizzazione privata con sede in Svizzera e maggioritariamente di proprietà svizzera. L’autorizzazione è concessa se l’organizzazione privata si fa garante del rispetto delle prescrizioni determinanti. Le imprese di trasporto rimangono responsabili del regolare adempimento dei compiti delegati. |