Legge federale
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Art. 7 Collaborazione con le autorità di polizia
1 Le autorità di polizia possono comunicare dati personali alla polizia dei trasporti se la comunicazione è nell’interesse della persona in questione e quest’ultima vi ha acconsentito o se le circostanze permettono di presumerne il consenso. 2 Per evitare un grave pericolo immediato, le autorità di polizia possono comunicare dati personali alla polizia dei trasporti anche senza il consenso dell’interessato. 2bis Le autorità di polizia comunicano dati personali alla polizia dei trasporti se la persona in questione è tenuta a rendere nota la propria identità.11 3 Su richiesta, le autorità di polizia comunicano alla polizia dei trasporti se una persona deve essere loro consegnata. 4 Se chiedono la collaborazione degli organi di sicurezza, le autorità di polizia comunicano loro tutte le informazioni necessarie. 5 Gli organi di sicurezza trasmettono alle competenti autorità di polizia federali e cantonali tutte le indicazioni relative a reati. 6 Il Consiglio federale disciplina i dettagli della collaborazione. 11 Introdotto dal n. 5 dell’all. alla LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 20153205; FF 20136175). |