1RU 1991 2259 Introdotta dal n. I 18 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
Art. 12Aiuti finanziari
1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari per:
a.
i provvedimenti intesi a migliorare le condizioni di vita della fauna acquatica e a ripristinare localmente i biotopi distrutti (art. 7 cpv. 2);
b.
i lavori di ricerca sulla diversità delle specie e l’abbondanza di pesci, di gamberi e di organismi per la loro nutrizione, nonché sui loro biotopi;
c.
l’informazione del pubblico sulla fauna e sulla flora acquatiche.
2 Gli aiuti finanziari della Confederazione sono calcolati in funzione dell’importanza dei provvedimenti di cui al capoverso 1 lettere a-c per la protezione e lo sfruttamento dei pesci e dei gamberi; ammontano al massimo al 40 per cento delle spese.8
8 Nuovo testo giusta il n. II 32 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 57795817; FF 2005 5349).
9 Abrogato dal n. II 32 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 57795817; FF 2005 5349).