1RU 1991 2259 Introdotta dal n. I 18 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
1 L’Ufficio federale dell’ambiente sostiene le autorità competenti nell’organizzazione dei corsi necessari per la formazione specialistica e la formazione specialistica continua dei pescatori professionisti e dei piscicoltori.
2 Può organizzare corsi di formazione continua per gli organi incaricati di sorvegliare la pesca.
10 Nuovo testo giusta il n. 44 dell’all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).