1RU 1991 2259 Introdotta dal n. I 18 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
Art. 16Delitti
1 Chiunque reca intenzionalmente danno alle popolazioni di pesci o di gamberi o ne compromette l’esistenza è punito con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere, se:12
disattende le condizioni e gli oneri vincolati a un’autorizzazione (art. 9 cpv. l);
c.
importa o introduce senza autorizzazione nelle acque specie, razze o varietà di pesci o gamberi allogene o estranee a una regione del Paese (art. 6 cpv. l);
d.
vende o utilizza come esca viva pesci di specie, razze e varietà allogene o estranee a una regione del Paese (art. 6 cpv. 4).
2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 20 000 franchi.13
12 Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3233; FF 2009 4721).
13 Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3233; FF 2009 4721).