1RU 1991 2259 Introdotta dal n. I 18 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
Art. 8Autorizzazione per interventi tecnici
1 Gli interventi sulle acque, il loro regime o il loro letto, nonché sulle rive o i fondi sottostanno a un’autorizzazione dell’autorità cantonale competente in materia di pesca (autorizzazione fondata sulla legislazione sulla pesca), se possono pregiudicare gli interessi della pesca.
3 In particolare sottostanno a un’autorizzazione:
a.
l’utilizzazione delle forze idriche;
b.
la regolazione dei laghi;
c.
la correzione di fiumi e ruscelli e il dissodamento ripuale;
d.
la creazione di corsi d’acqua artificiali;
e.
la posa di conduttore nelle acque;
f.
lo spurgo meccanico delle acque;
g.
l’estrazione e il lavaggio di ghiaia, di sabbia e di altri materiali nelle acque;
h.
il prelevamento di acqua;
i.
la reimmissione di acqua;
k.
il drenaggio agricolo;
l.
la costruzione di opere destinate ai trasporti che possano ledere gli interessi della pesca;
m.
gli impianti di piscicoltura.
4 L’autorizzazione prevista dalla presente legge non è richiesta per i prelevamenti di acqua già sottoposti a autorizzazione giusta l’articolo 29 della legge federale del 24 gennaio 19916 sulla protezione delle acque.
5 Gli impianti ingranditi o ripristinati sono considerati come nuovi.
5 Abrogato dal n. I 18 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, con effetto dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).