1RU 1991 2259 Introdotta dal n. I 18 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
Art. 9Provvedimenti per i nuovi impianti
1 Le autorità competenti per concedere le autorizzazioni fondate sulla legislazione sulla pesca prescrivono, tenuto conto delle condizioni naturali e di altri eventuali interessi, tutti i provvedimenti intesi a:
a.
creare condizioni favorevoli all’esistenza della fauna acquatica per quanto concerne:
1.
il deflusso minimo in caso di prelevamento di acqua,
2.
la forma del profilo di deflusso,
3.
la struttura dell’alveo e delle scarpate,
4.
il numero e la qualità dei rifugi per i pesci,
5.
la profondità e la temperatura dell’acqua,
6.
la velocità della corrente;
b.
assicurare la libera migrazione dei pesci;
c.
agevolare la riproduzione naturale;
d.
evitare che pesci e gamberi possano essere uccisi o lesi da costruzioni o macchine.
2 Ove si progettino modificazioni di acque, del loro regime, del loro letto, delle rive o dei fondi e non si riescano a trovare i provvedimenti atti ad evitare gravi pregiudizi alla pesca ai sensi dell’articolo 1, la decisione va presa ponderando tutti gli aspetti della situazione.
3 I provvedimenti previsti al capoverso 1 vanno già stabiliti nella fase di progettazione degli interventi tecnici.