Legge federale
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Art. 13 Formazione e formazione continua 10
1 L’Ufficio federale dell’ambiente sostiene le autorità competenti nell’organizzazione dei corsi necessari per la formazione specialistica e la formazione specialistica continua dei pescatori professionisti e dei piscicoltori. 2 Può organizzare corsi di formazione continua per gli organi incaricati di sorvegliare la pesca. 10 Nuovo testo giusta l’all. n. 44 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085). |