Legge federale
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Art. 16 Delitti
1 Chiunque reca intenzionalmente danno alle popolazioni di pesci o di gamberi o ne compromette l’esistenza è punito con una pena pecuniaria, se:12
2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 20 000 franchi.13 12 Nuovo testo giusta il n. I 13 della LF del 17 dic. 2021 che adegua il diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 254; FF 2018 2345). 13 Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3233; FF 2009 4721). |
