Legge federale
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Art. 17 Contravvenzioni
1 È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente:14
2 Il tentativo e la complicità sono punibili. 3 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. 14 Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3233; FF 2009 4721). 15 Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3233; FF 2009 4721). |
