1RU 1991 2259 Introdotta dal n. I 18 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
Art. 19Divieto di esercitare la pesca
1 In caso di delitti o di contravvenzioni gravi o reiterate, l’autore può essere condannato al divieto di esercitare la pesca per una durata massima di cinque anni, se vi è il pericolo che commetta altri reati analoghi.17
1bis La misura può essere ordinata anche in caso di incapacità o scemata imputabilità dell’autore secondo l’articolo 19 capoversi 1 e 2 del Codice penale18.19
2 E’ fatta salva la privazione amministrativa del diritto di pesca da parte dell’autorità cantonale competente.
17 Nuovo testo giusta il n. I 13 della LF del 17 dic. 2021 che adegua il diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 254; FF 2018 2345).
19 Introdotto dal n. I 13 della LF del 17 dic. 2021 che adegua il diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 254; FF 2018 2345).