Legge federale
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Art. 20 Perseguimento penale
1 Il perseguimento penale e il giudizio delle infrazioni incombono ai Cantoni. 2 L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria persegue e giudica le infrazioni commesse all’atto dell’importazione. Se vi è simultaneamente un’infrazione alla legge del 18 marzo 200520 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 200921 sull’IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.22 3 Se un’infrazione costituisce simultaneamente un’infrazione secondo il capoverso 2 e un’infrazione alla legge federale del 16 marzo 201223 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, alla legge federale del 16 dicembre 200524 sulla protezione degli animali, alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, alla legge del 12 giugno 2009 sull’IVA, alla legge del 20 giugno 201425 sulle derrate alimentari o alla legge del 1° luglio 196626 sulle epizoozie, perseguibile dalla stessa autorità federale, è applicata la pena comminata per l’infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata.27 22 Nuovo testo giusta il n. I 36 dell’O del 12 giu. 2020 sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743). 27 Nuovo testo giusta l’all. n. II 9 della L del 20 giu. 2014 sulle derrate alimentari, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 249; FF 2011 5017). |
