Legge federale
|
Art. 21 Confederazione
1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione. 2 La Confederazione sorveglia l’esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni. 3 Nella misura in cui il servizio doganale lo consente, le guardie federali di confine devono assecondare nell’esercizio delle loro funzioni gli organi cantonali incaricati di sorvegliare la pesca nelle acque svizzere di confine. 4 L’autorità federale che esegue un’altra legge federale o un trattato internazionale è competente, nell’adempimento del suo compito, anche per l’esecuzione della presente legge. Prima di decidere consulta i Cantoni interessati. L’Ufficio federale dell’ambiente e gli altri servizi federali interessati partecipano all’esecuzione conformemente agli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 199728 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.29 5Se per determinati compiti la procedura di cui al capoverso 4 è inadeguata, il Consiglio federale ne disciplina l’esecuzione da parte dei servizi federali interessati.30 29 Introdotto dal n. I 18 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). 30 Introdotto dal n. I 18 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). |