Legge federale
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Art. 29 Referendum e entrata in vigore
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo. 2 Fatto salvo il capoverso 3, essa entra in vigore il 1° gennaio:
3 L’articolo 6 entra in vigore dopo la scadenza inutilizzata del termine di referendum o dopo l’accettazione della legge da parte del popolo. Data dell’entrata in vigore:38 1° gennaio 1994 38DCF del 1° ott. 1991. |