Legge federale sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimoniodel 3 ottobre 2003 (Stato 1° gennaio 2014) |
Art. 100 Diritto applicabile
1Le disposizioni della presente legge si applicano per analogia alla fusione di soggetti giuridici di diritto privato con istituti di diritto pubblico, alla trasformazione di tali istituti in soggetti giuridici di diritto privato e a qualsiasi trasferimento di patrimonio cui partecipa un soggetto giuridico di diritto pubblico.1 In caso di fusione e di trasformazione secondo l'articolo 99 capoverso 1, il diritto pubblico può prevedere disposizioni derogatorie per gli istituti di diritto pubblico partecipanti. Si applicano tuttavia in ogni caso gli articoli 99-101, tranne che alle imprese di trasporto e d'infrastruttura titolari di una concessione, nella misura in cui il diritto pubblico preveda una regolamentazione derogatoria.2 2Gli istituti di diritto pubblico devono stilare un inventario che designi chiaramente e valuti le componenti attive e passive del patrimonio interessate dalla fusione, dalla trasformazione o dal trasferimento di patrimonio. I fondi, i titoli di credito e i beni immateriali vanno menzionati singolarmente. L'inventario dev'essere verificato da un perito revisore abilitato, se non è garantito altrimenti che l'allestimento e la valutazione dell'inventario sono conformi ai principi riconosciuti in materia di rendiconto.3 3La decisione del soggetto giuridico di diritto pubblico relativa alla fusione, alla trasformazione o al trasferimento di patrimonio è disciplinata dalle disposizioni e dai principi di diritto pubblico della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. 1RU 2012 4617 |